Art. 50 — Commissione giuridicatrice
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1962 al 15 maggio 1965. Leggi il testo vigente →
La Commissione giudicatrice del concorso e' nominata dal Ministro per la grazia e giustizia ed e' composta:
- a)dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
- b)da un magistrato di tribunale;
- c)da un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale o a segretario capo di Procura; 1
- d)da due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli Istituti secondari di istruzione tecnica. Sono nominati dal Ministro per la grazia e giustizia componenti supplenti un magistrato di categoria uguale a quella del direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie, un magistrato di tribunale, un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a ((cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura di seconda classe)) e due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti di istruzione tecnica. La Commissione e' presieduta dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il magistrato supplente di uguale categoria. Gli altri componenti della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti con i supplenti della medesima categoria. Le funzioni di segretario sono esercitate da uno o piu' funzionari di cancelleria in servizio al Ministero.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 16 luglio 1962, n. 922
1La L. 16 luglio 1962, n. 922 ha disposto (con l'art. 12) che " Nella legge 23 ottobre 1960, n. 1196, alle parole "cancelliere capo di Tribunale o segretario capo di Procura" sono sostituite le seguenti: "cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura di seconda classe"".
Testo in vigore dal 27 luglio 1962 al 15 maggio 1965
