Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi
Art. 50 — Commissione giuridicatrice
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La Commissione giudicatrice del concorso e' nominata dal Ministro per la grazia e giustizia ed e' composta:
- a)dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;
- b)da un magistrato di tribunale;
- c)da un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale o a segretario capo di Procura;
- d)da due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli Istituti secondari di istruzione tecnica. Sono nominati dal Ministro per la grazia e giustizia componenti supplenti un magistrato di categoria uguale a quella del direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie, un magistrato di tribunale, un funzionario di cancelleria con qualifica non inferiore a cancelliere capo di tribunale o segretario capo di procura e due insegnanti abilitati all'insegnamento della dattilografia negli istituti di istruzione tecnica. La Commissione e' presieduta dal direttore dell'ufficio del personale delle cancellerie e segreterie. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il magistrato supplente di uguale categoria. Gli altri componenti della Commissione, in caso di assenza o di impedimento, sono sostituiti con i supplenti della medesima categoria. Le funzioni di segretario sono esercitate da uno o piu' funzionari di cancelleria in servizio al Ministero.
Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 27 luglio 1962
