Art. 7 — Distribuzione del personale
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Alla direzione della cancelleria della Corte suprema di cassazione e della segreteria della Procura generale della stessa Corte sono assegnati rispettivamente il cancelliere capo e il segretario capo di Corte di cassazione. Alla direzione della cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche, delle cancellerie delle Corti di appello e delle segreterie delle rispettive Procure generali, delle cancellerie dei Tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia e delle segreterie delle rispettive Procure sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo o segretario capo di Corte di appello. Alla direzione delle cancellerie dei tribunali diversi da quelli indicati nel precedente comma e delle segreterie delle Procure presso i detti Tribunali nonche' delle cancellerie delle Preture che hanno sede nelle citta' indicate nel precedente comma, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica. Alla direzione delle cancellerie delle Preture diverse da quelle indicate nel precedente comma con non meno di quattro funzionari in pianta organica, sono assegnati funzionarie aventi qualifica di cancelliere capo di Pretura. Alle cancellerie delle altre preture sono destinati, di regola, quali dirigenti, funzionari di concetto aventi qualifica non inferiore a cancelliere o segretario di 2ª classe. Agli uffici di cancelleria, e di segreteria delle Corti, delle Procure generali, dei Tribunali, delle Procure della Repubblica e delle Preture sono assegnati, inoltre, funzionari della carriera direttiva e di concetto in conformita' delle tabelle che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica. Al Ministero di grazia e giustizia; sono assegnati funzionari della carriera direttiva e di concetto in conformita' della tabella C allegata al presente ordinamento. All'ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia sono assegnati, per il servizio ispettivo: dieci funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di Corte di appello o di segretario capo di Procura generale di Corte di appello e quattordici funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica in conformita' alla tabella D allegata al presente ordinamento. I funzionari di cui al comma precedente prestano servizio alle dipendenze dell'ispettore generale e hanno il proprio ufficio nella sede capoluogo di distretto di Corte di appello alla cui circoscrizione ispettiva sono addetti. Al Ministero e agli uffici giudiziari sono assegnati dattilografi a norma delle tabelle che saranno approvate dal Ministro per la grazia e giustizia. Agli uffici di segreteria del Consiglio superiore della Magistratura sono addetti funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie in numero di sette.
Testo in vigore dal 29 ottobre 1960 al 27 luglio 1962
