Art. 8 — Destinazione dei funzionari in prova
((I vice cancellieri ed i vice segretari in prova, all'atto della nomina, sono destinati, anche in soprannumero, nelle preture aventi un organico non inferiore a due cancellieri, per prestarvi servizio per un periodo di almeno due anni. Detti funzionari, per particolari esigenze di servizio e previo parere del capo della Corte, possono essere destinati in preture con organico inferiore a quello previsto nel precedente comma, purche' abbiano gia' prestato almeno un anno di servizio effettivo presso le preture con organico di due o piu' cancellieri)).
Testo vigente dal 14 giugno 1970
