Art. 124 — Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale
L'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza, passata in giudicato, qualora non venga destituito, e' sospeso dalla qualifica, fino a che non abbia scontato la pena o questa non sia rimasta comunque estinta. E' altresi', sospeso dalla qualifica l'impiegato sottoposto a misura di sicurezza detentiva fino a quando questa non sia eseguita, sospesa, revocata o trasformata.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
