Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi

Art. 124 — Sospensione dalla qualifica a seguito di condanna penale

L'impiegato condannato a pena detentiva con sentenza, passata in giudicato, qualora non venga destituito, e' sospeso dalla qualifica, fino a che non abbia scontato la pena o questa non sia rimasta comunque estinta. E' altresi', sospeso dalla qualifica l'impiegato sottoposto a misura di sicurezza detentiva fino a quando questa non sia eseguita, sospesa, revocata o trasformata.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art124 · fonte su Normattiva