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[1]Il Regio esercito comprende una parte metropolitana ed una parte coloniale.

[2]La parte metropolitana e' alla dipendenza del Ministero della guerra il quale provvede alla relativa spesa; la parte coloniale e' alla dipendenza, per l'impiego, del Ministero delle colonie, che vi provvede con il proprio bilancio.

[3]Nella presente legge viene considerata soltanto l'organizzazione della parte metropolitana.

[4]L'organizzazione della parte coloniale e' stabilita da altre leggi.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art1 · fonte del testo