Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1927 al 16 dicembre 2009. 237 parole tolte, 20 parole aggiunte in 29 capoversi.
tolto: Il Regio esercito si compone del seguente personale militare:
tolto: a) ufficiali;
tolto: b) sottufficiali;
tolto: c) truppa.
tolto: A). Ufficiali.
tolto: La gerarchia nei gradi di ufficiale e' la seguente:
tolto: Ufficiali generali.
tolto: Maresciallo d'Italia;
tolto: Generale d'armata;
tolto: Generale di corpo d'armata;
tolto: Generale di divisione, generale di divisione comandante in 2ª dell'arma dei carabinieri Reali, tenente generale d'artiglieria, tenente generale medico, tenente generale commissario;
tolto: Generale di brigata, generale di brigata comandante di gruppo dei carabinieri Reali, maggiore generale d'artiglieria, maggiore generale medico, maggiore generale commissario.
tolto: Il grado di Maresciallo d'Italia puo' essere conferito esclusivamente per azioni di guerra.
tolto: Ufficiali superiori.
tolto: Colonnello, tenente colonnello, maggiore.
tolto: Ufficiali inferiori.
tolto: Capitano;
tolto: Tenente...................) Sottotenente, maestro direttore di banda, >ufficiali subalterni maestro di scherma.............)
tolto: Gli ufficiali del corpo sanitario militare, del corpo di commissariato militare, del corpo d'amministrazione militare, del corpo veterinario militare, hanno grado effettivo con diritti ed obblighi pari a quelli degli altri ufficiali dell'Esercito e ne portano i distintivi. Pero' essi percorrono altrettante carriere distinte, e non possono mai, qualunque sia il loro grado, in caso di mancanza di militari di altri corpi ed armi, farne le veci.
tolto: B). Sottufficiali.
tolto: La gerarchia nei gradi di sottufficiale e' la seguente:
tolto: maresciallo (maggiore, capo, ordinario), maresciallo d' alloggio dei carabinieri Reali, (maggiore, capo, ordinario);
tolto: sergente maggiore, brigadiere dei carabinieri Reali;
tolto: sergente, vice brigadiere dei carabinieri Reali.
tolto: C). Truppa.
tolto: La gerarchia nei gradi truppa e' la seguente:
tolto: caporal maggiore, appuntato dei carabinieri Reali;
tolto: caporale, carabiniere;
tolto: appuntato, soldato, allievo carabiniere.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art2 · fonte del testo