Ordinamento del Regio esercito
Art. 34 — Servizio automobilistico militare
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[1]Il servizio automobilistico militare comprende:
- a)12 centri automobilistici;
- b)un ispettorato tecnico automobilistico;
- c)un'officina automobilistica.
[2]I centri automobilistici sono formati di un comando, un deposito, un gruppo o una compagnia automobilistica.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 31 agosto 1927
