Ordinamento del Regio esercito

Art. 40 — Tribunale supremo militare e tribunali militari

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[1]I tribunali militari sono:

  • a)il tribunale supremo militare;
  • b)11 tribunali militari territoriali.

[2]Al tribunale supremo militare e ai tribunali militari sono assegnati o comandati ufficiali e funzionari civili.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 31 agosto 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art40 · fonte del testo