Ordinamento del Regio esercito
Art. 40 — Tribunale supremo militare e tribunali militari
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[1]I tribunali militari sono:
- a)il tribunale supremo militare;
- b)11 tribunali militari territoriali.
[2]Al tribunale supremo militare e ai tribunali militari sono assegnati o comandati ufficiali e funzionari civili.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 31 agosto 1927
