Art. 41 — Riparti di correzione e stabilimenti militari di pena
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 1933 al 16 dicembre 2009. 86 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: I riparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena comprendono:
tolto: a) un comando;
tolto: b) compagnie di correzione;
tolto: c) carceri militari preventive;
tolto: d) un reclusorio militare principale e reclusori militari succursali;
tolto: e) un carcere centrale militare e carceri sussidiarie.
tolto: Il numero delle compagnie di disciplina, dei reclusori succursali e delle carceri preventive e sussidiarie e' determinato per decreto Reale.
tolto: Il Ministero della guerra ha facolta' - ove lo reputi opportuno e sentiti i Ministeri interessati - di ridurre o sopprimere taluni dei riparti e degli stabilimenti sopra indicati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art41 · fonte del testo