Ordinamento del Regio esercito

Art. 40 — Tribunale supremo militare e tribunali militari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 agosto 1927 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I tribunali militari sono:

  • a)il tribunale supremo militare;
  • b)((12)) tribunali militari territoriali.

[2]Al tribunale supremo militare e ai tribunali militari sono assegnati o comandati ufficiali e funzionari civili.

Testo in vigore dal 31 agosto 1927 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 agosto 1927

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 31 agosto 1927. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

b) tolto: 11 aggiunto: 12 tribunali militari territoriali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art40 · fonte del testo