Ordinamento del Regio esercito

Art. 41 — Riparti di correzione e stabilimenti militari di pena

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[1]I riparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

  • a)un comando;

[2]((b) compagnie di correzione));

  • c)carceri militari preventive;
  • d)un reclusorio militare principale e reclusori militari succursali;
  • e)un carcere centrale militare e carceri sussidiarie.

[3]Il numero delle compagnie di disciplina, dei reclusori succursali e delle carceri preventive e sussidiarie e' determinato per decreto Reale.

[4]Il Ministero della guerra ha facolta' - ove lo reputi opportuno e sentiti i Ministeri interessati - di ridurre o sopprimere taluni dei riparti e degli stabilimenti sopra indicati.

Testo in vigore dal 9 maggio 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 1933

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 9 maggio 1933. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

b) compagnie di tolto: disciplina aggiunto: correzione;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art41 · fonte del testo