Art. 41 — Riparti di correzione e stabilimenti militari di pena
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[1]I riparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena comprendono:
- a)un comando;
- b)compagnie di disciplina;
- c)carceri militari preventive;
- d)un reclusorio militare principale e reclusori militari succursali;
- e)un carcere centrale militare e carceri sussidiarie.
[2]Il numero delle compagnie di disciplina, dei reclusori succursali e delle carceri preventive e sussidiarie e' determinato per decreto Reale.
[3]Il Ministero della guerra ha facolta' - ove lo reputi opportuno e sentiti i Ministeri interessati - di ridurre o sopprimere taluni dei riparti e degli stabilimenti sopra indicati.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 9 maggio 1933
