Ordinamento del Regio esercito

Art. 41 — Riparti di correzione e stabilimenti militari di pena

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[1]I riparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

  • a)un comando;
  • b)compagnie di disciplina;
  • c)carceri militari preventive;
  • d)un reclusorio militare principale e reclusori militari succursali;
  • e)un carcere centrale militare e carceri sussidiarie.

[2]Il numero delle compagnie di disciplina, dei reclusori succursali e delle carceri preventive e sussidiarie e' determinato per decreto Reale.

[3]Il Ministero della guerra ha facolta' - ove lo reputi opportuno e sentiti i Ministeri interessati - di ridurre o sopprimere taluni dei riparti e degli stabilimenti sopra indicati.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 9 maggio 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art41 · fonte del testo