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[1]La ripartizione degli ufficiali di ciascuna arma o corpo tra i vari Enti previsti dalla presente legge e tra i loro elementi e' stabilita dal Ministero della guerra, con apposite tabelle graduali e numeriche da approvarsi per decreto Reale.

[2]L'impiego degli ufficiali generali dei vari gradi nelle cariche previste dalla presente legge e' stabilito per decreto Reale.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art45 · fonte del testo