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[1]La ripartizione degli ufficiali di ciascuna arma o corpo tra i vari Enti previsti dalla presente legge e tra i loro elementi e' stabilita dal Ministero della guerra, con apposite tabelle graduali e numeriche da approvarsi per decreto Reale.
[2]L'impiego degli ufficiali generali dei vari gradi nelle cariche previste dalla presente legge e' stabilito per decreto Reale.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
