Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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4 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 14 maggio 1930 al 16 dicembre 2009. 247 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: I. - Le tabelle organiche degli ufficiali superiori ed inferiori stabilite dalla presente legge per ciascuna arma e per ciascun corpo comprendono tutti gli ufficiali di dette armi o corpi impiegati nei vari Enti della parte metropolitana del Regio esercito e nell'Amministrazione centrale della guerra.
tolto: Oltre gli ufficiali superiori ed inferiori previsti da dette tabelle si hanno i seguenti, che sono a disposizione del Ministero della guerra, per essere impiegati secondo necessita' speciali di servizio.
tolto: Colonnelli............ 20 Tenenti colonnelli........ 52 Maggiori............. 46 Capitani............. 160 Tenenti............. 127 --- 405
tolto: Essi appartengono alle varie armi e sono collocati fuori quadro nell'arma rispettiva. La loro ripartizione tra le varie armi e' stabilita anno per anno per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra.
tolto: II. - Sono inoltre collocati fuori quadro e non sono percio' compresi nelle tabelle organiche i seguenti ufficiali:
tolto: a) un generale di divisione per speciali incarichi;
tolto: b) ufficiali generali superiori ed inferiori delle varie armi e corpi assegnati ai Regi corpi di truppe coloniali od altri Enti e servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra fatta eccezione degli ufficiali del genio di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 1936, in data 15 ottobre 1925;
tolto: c) i sottotenenti maestri di scherma: sottotenenti 150.
tolto: Essi appartengono alle varie armi.
tolto: III. - Non sono altresi' compresi nelle tabelle organiche dell'arma di fanteria e sono collocati fuori quadro dell'arma stessa gli ufficiali invalidi di guerra di fanteria riassunti in servizio. Il loro numero e' variabile, secondo le disposizioni vigenti per il loro reclutamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art46 · fonte del testo