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[1]I. - Le tabelle organiche degli ufficiali superiori ed inferiori stabilite dalla presente legge per ciascuna arma e per ciascun corpo comprendono tutti gli ufficiali di dette armi o corpi impiegati nei vari Enti della parte metropolitana del Regio esercito e nell'Amministrazione centrale della guerra.
[2]Oltre gli ufficiali superiori ed inferiori previsti da dette tabelle si hanno i seguenti, che sono a disposizione del Ministero della guerra, per essere impiegati secondo necessita' speciali di servizio.
[3]Colonnelli.................... 13
[4]Tenenti colonnelli................ 61
[5]Maggiori..................... 46
[6]Capitani.....................160
[7]Subalterni....................127
[8]--- Totale... 407 --- 12
[9]Essi appartengono alle varie armi e sono collocati fuori quadro nell'arma rispettiva. La loro ripartizione tra le varie armi e' stabilita anno per anno per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra.
[10]II. - Sono inoltre collocati fuori quadro e non sono percio' compresi nelle tabelle organiche i seguenti ufficiali:
- a)un generale di divisione per speciali incarichi;
- b)ufficiali generali superiori ed inferiori delle varie armi e corpi assegnati ai Regi corpi di truppe coloniali od altri Enti e servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra fatta eccezione degli ufficiali del genio di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 1936, in data 15 ottobre 1925;
- c)i sottotenenti maestri di scherma: sottotenenti 150.
[11]Essi appartengono alle varie armi.
[12]III. - Non sono altresi' compresi nelle tabelle organiche dell'arma di fanteria e sono collocati fuori quadro dell'arma stessa gli ufficiali invalidi di guerra di fanteria riassunti in servizio. Il loro numero e' variabile, secondo le disposizioni vigenti per il loro reclutamento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 marzo 1930, n. 321
12La L. 24 marzo 1930, n. 321 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "All'aumento di un ufficiale a disposizione del Ministero delle colonie, di cui all'articolo precedente, corrispondera' la diminuzione di un ufficiale pari grado nel numero degli ufficiali fuori quadro a disposizione del Ministero della guerra, di cui all'art. 46, secondo comma, della legge 11 marzo 1926, n. 396".
Testo in vigore dal 30 aprile 1930 al 14 maggio 1930
