Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009. 119 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'organizzazione prevista dalla presente legge, per quanto riguarda scioglimento o costituzione o trasformazione di unita', verra' raggiunta gradualmente, con disposizioni particolari del Ministro per la guerra.
tolto: Altresi' gradualmente, con particolari disposizioni legislative, dovranno essere raggiunti gli organici degli ufficiali stabiliti dalla presente legge.
tolto: Il Ministro per la guerra curera' il completamento e la sistemazione di tutti i materiali costituenti le dotazioni di mobilitazione stabilite dai progetti di difesa, nei limiti dei fondi che saranno all'uopo stanziati in bilancio. Tali dotazioni sono intangibili; e' ammesso soltanto l'impiego di aliquote delle medesime per rinnovazione, nei limiti delle disponibilita' ordinarie di bilancio, per la loro immediata ed integrale sostituzione e con le norme che saranno stabilite di concerto col Ministero delle finanze.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art49 · fonte del testo