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[1]L'organizzazione prevista dalla presente legge, per quanto riguarda scioglimento o costituzione o trasformazione di unita', verra' raggiunta gradualmente, con disposizioni particolari del Ministro per la guerra.

[2]Altresi' gradualmente, con particolari disposizioni legislative, dovranno essere raggiunti gli organici degli ufficiali stabiliti dalla presente legge.

[3]Il Ministro per la guerra curera' il completamento e la sistemazione di tutti i materiali costituenti le dotazioni di mobilitazione stabilite dai progetti di difesa, nei limiti dei fondi che saranno all'uopo stanziati in bilancio. Tali dotazioni sono intangibili; e' ammesso soltanto l'impiego di aliquote delle medesime per rinnovazione, nei limiti delle disponibilita' ordinarie di bilancio, per la loro immediata ed integrale sostituzione e con le norme che saranno stabilite di concerto col Ministero delle finanze.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art49 · fonte del testo