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[1]L'organizzazione prevista dalla presente legge, per quanto riguarda scioglimento o costituzione o trasformazione di unita', verra' raggiunta gradualmente, con disposizioni particolari del Ministro per la guerra.
[2]Altresi' gradualmente, con particolari disposizioni legislative, dovranno essere raggiunti gli organici degli ufficiali stabiliti dalla presente legge.
[3]Il Ministro per la guerra curera' il completamento e la sistemazione di tutti i materiali costituenti le dotazioni di mobilitazione stabilite dai progetti di difesa, nei limiti dei fondi che saranno all'uopo stanziati in bilancio. Tali dotazioni sono intangibili; e' ammesso soltanto l'impiego di aliquote delle medesime per rinnovazione, nei limiti delle disponibilita' ordinarie di bilancio, per la loro immediata ed integrale sostituzione e con le norme che saranno stabilite di concerto col Ministero delle finanze.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
