Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009. 70 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le tabelle organiche stabilite dalla presente legge per le armi di artiglieria e del genio comprendono transitoriamente fino ad esaurimento anche gli ufficiali superiori ed inferiori tutt'ora in servizio gia' appartenenti alla specialita' treno.
tolto: A detti ufficiali sono riservati non piu' di 6 posti di tenente colonnello e 10 di maggiore, cumulativamente nei predetti organici delle armi d'artiglieria e del genio. Gradualmente il numero dei capitani dovra' ridursi a 40.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art51 · fonte del testo