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[1]Le tabelle organiche stabilite dalla presente legge per le armi di artiglieria e del genio comprendono transitoriamente fino ad esaurimento anche gli ufficiali superiori ed inferiori tutt'ora in servizio gia' appartenenti alla specialita' treno.

[2]A detti ufficiali sono riservati non piu' di 6 posti di tenente colonnello e 10 di maggiore, cumulativamente nei predetti organici delle armi d'artiglieria e del genio. Gradualmente il numero dei capitani dovra' ridursi a 40.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art51 · fonte del testo