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Le vacanze che rispetto all'esistenza attuale si verificano nel ruolo tecnico d'artiglieria in base agli organici stabiliti dalla presente legge, possono essere ricoperte anche con tenenti colonnelli e maggiori di qualsiasi anzianita' che abbiano frequentato con esito favorevole il corso superiore tecnico di cui alla legge numero 443 del 10 luglio 1910 e che siano stati per due anni almeno aggregati o comandati per mansioni tecniche al ruolo tecnico d'artiglieria, disimpegnando lodevolmente il loro servizio.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
