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Le vacanze che rispetto all'esistenza attuale si verificano nel ruolo tecnico d'artiglieria in base agli organici stabiliti dalla presente legge, possono essere ricoperte anche con tenenti colonnelli e maggiori di qualsiasi anzianita' che abbiano frequentato con esito favorevole il corso superiore tecnico di cui alla legge numero 443 del 10 luglio 1910 e che siano stati per due anni almeno aggregati o comandati per mansioni tecniche al ruolo tecnico d'artiglieria, disimpegnando lodevolmente il loro servizio.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art52 · fonte del testo