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E' data facolta' al Ministro per la guerra di impiegare transitoriamente nel corpo di amministrazione e nel ruolo tecnico d'artiglieria ufficiali del grado superiore nelle funzioni devolute agli ufficiali del grado inferiore. Tale facolta' avra' termine non appena saranno eliminate le eccedenze attualmente esistenti nei gradi superiori del corpo d'amministrazione e del ruolo tecnico d'artiglieria.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
