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((E' data facolta' al Ministro per la guerra di portare il numero dei tenenti colonnelli e quello dei maggiori di sussistenza rispettivamente da 4 al massimo di 10 e da 11 al massimo di Gli ufficiali promossi in base a tale facolta' saranno considerati fuori quadro)).

Testo in vigore dal 30 marzo 1926 al 28 maggio 1931

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art56bis · fonte del testo