Art. 56-bis
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 maggio 1931 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
E' data facolta' al Ministro per la guerra di portare il numero dei tenenti colonnelli e quello dei maggiori di sussistenza rispettivamente da 4 al massimo di 10 e da 11 al massimo di Gli ufficiali promossi in base a tale facolta' saranno considerati fuori quadro. 16
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 23 aprile 1931, n. 539, convertito senza modificazioni dalla L. 10 dicembre 1931, n. 1597, ha disposto che "E' abrogata la facolta' fatta al Ministro per la guerra [...] e relativa all'aumento di 6 tenenti colonnelli e 9 maggiori di sussistenza e al loro collocamento fuori quadro".
Testo in vigore dal 28 maggio 1931 al 16 dicembre 2009
