Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]E' fatta facolta' al Ministro per la guerra di trasferire ufficiali subalterni dalle armi nelle quali si verranno a verificare eccedenze, in quelle nelle quali si manifesteranno deficienze di subalterni rispetto agli organici fissati dalla presente legge.

[2]Il trasferimento avverra' previo corso di abilitazione e con modalita' da fissarsi per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;396~art56 · fonte del testo