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[1]E' fatta facolta' al Ministro per la guerra di trasferire ufficiali subalterni dalle armi nelle quali si verranno a verificare eccedenze, in quelle nelle quali si manifesteranno deficienze di subalterni rispetto agli organici fissati dalla presente legge.
[2]Il trasferimento avverra' previo corso di abilitazione e con modalita' da fissarsi per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 16 dicembre 2009
