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[1]L'organico degli ufficiali generali per il Comando del corpo di Stato Maggiore, per i Comandi designati d'armata e per i Comandi di grande unita' di cui all'articolo 4 e' il seguente:
[2]Generali d'armata................. 5
[3]Generali d'armata o di corpo d'armata....... 1
[4]Generali di corpo d'armata............11
[5]Generali di divisione...............30
[6]Generali di divisione o di brigata........29
[7]Generali di brigata................30
[8]--- Totale ufficiali generali... 106 4
[9]Ai Comandi predetti sono assegnati altresi' ufficiali superiori e inferiori, i quali sono compresi nelle tabelle organiche delle varie armi e corpi di cui agli articoli seguenti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 6 febbraio 1927, n. 69, convertito senza modificazioni dalla L. 24 dicembre 1928, n. 3088, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "L'organico degli ufficiali generali, di cui all'art. 7 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e' sostituito dal seguente: generali comandanti designati d'armata........ 4 (1) generali di Corpo d'armata o di divisione...... 13 generali di divisione................ 30 generali di divisione o di brigata.......... 29 generali di brigata................. 30 Totale ufficiali generali... 106".
Testo in vigore dal 1 febbraio 1927 al 16 dicembre 2009
