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[1]L'organico degli ufficiali del ((servizio tecnico di artiglieria)) e' il seguente:

[2]Ufficiali generali:

[3]Tenente generale (direttore superiore del servizio)... N. 1

[4]Tenenti generali (capi reparto)............. » 3

[5]Maggiori generali (capi reparto e direttori principali). » 6

[6]------- Totale N. 10

[7]Detti ufficiali generali sono compresi negli organici di cui all'articolo 5.

[8]Ufficiali superiori ed inferiori:

[9]Colonnelli (direttori)................. N. 14

[10]Tenenti colonnelli, maggiori, capitani (vice direttori, capi sezione e addetti)

[11]» 101

[12]------- Totale N. 115

[13]L'anzidetto organico di 101 tenenti colonnelli, maggiori e capitani viene aumentato del numero di ufficiali corrispondente alle diminuzioni successive di organico che verranno a verificarsi nel ruolo transitorio per i servizi del comitato per la mobilitazione civile di cui al successivo articolo 50. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 gennaio 1942, n. 104

3

La L. 22 gennaio 1942, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 settembre 1941 tranne che per le cariche di ispettore delle truppe alpine e di direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato militare, le quali sono istituite, rispettivamente, dal 15 giugno 1941-XIX e dal 1° dicembre 1941-XX.

Testo in vigore dal 21 marzo 1942 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1942

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 21 marzo 1942. 5 parole tolte, 2 parole aggiunte.

L'organico degli ufficiali del servizio tecnico tolto: delle armi e delle munizioni aggiunto: di artiglieria e' il seguente:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 gennaio 1942, n. 104

    La L. 22 gennaio 1942, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 settembre 1941 tranne che per le cariche di ispettore delle truppe alpine e di direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato militare, le quali sono istituite, rispettivamente, dal 15 giugno 1941-XIX e dal 1° dicembre 1941-XX.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art13 · fonte del testo