Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1960 al 9 ottobre 2010. 230 parole tolte, 10 parole aggiunte in 27 capoversi.

tolto: Il Regio esercito metropolitano consta dei seguenti elementi:

tolto: 1°) stato maggiore;

tolto: 2°) istituti militari;

tolto: 3°) arma dei carabinieri Reali;

tolto: 4°) arma di fanteria;

tolto: 5°) arma di cavalleria;

tolto: 6°) arma di artiglieria e servizio tecnico di artiglieria;

tolto: 7°) arma del genio e servizio tecnico del genio;

Mostra gli altri 19 capoversi cambiati

tolto: 8°) guardia alla frontiera;

tolto: 9°) corpo automobilistico e servizio tecnico della motorizzazione;

tolto: 10°) servizio chimico;

tolto: 11°) servizio sanitario;

tolto: 12°) servizio di commissariato;

tolto: 13°) servizio di amministrazione;

tolto: 14°) servizio veterinario;

tolto: 15°) servizio dei centri di rifornimento quadrupedi;

tolto: 16°) servizio dei depositi cavalli stalloni;

tolto: 17°) servizio geografico;

tolto: 18°) distretti militari;

tolto: 19°) tribunale supremo militare; tribunali militari;

tolto: 20°) reparti di correzione e stabilimenti militari di pena;

tolto: 21°) enti vari.

tolto: La ripartizione di ciascuno dei predetti elementi nelle sue parti e' stabilita dai successivi articoli.

tolto: Oltre gli elementi delle varie armi, corpi e servizi, considerati dalla presente legge e che sono mantenuti permanentemente, vengono costituite all'atto della mobilitazione ovvero possono essere formate temporaneamente per istruzioni o speciali necessita' unita' delle diverse armi, corpi e servici.

tolto: Tali unita' vengono formate impiegando anche personale richiamato dal congedo.

tolto: La costituzione di dette unita' e' stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.

tolto: Alla difesa nazionale in caso di guerra concorrono anche, secondo modalita' che vengono stabilite dal Ministro per la guerra, i corpi armati dello Stato non facenti parte del Regio esercito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art3 · fonte del testo