Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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4 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1960 al 9 ottobre 2010. 230 parole tolte, 10 parole aggiunte in 27 capoversi.
tolto: Il Regio esercito metropolitano consta dei seguenti elementi:
tolto: 1°) stato maggiore;
tolto: 2°) istituti militari;
tolto: 3°) arma dei carabinieri Reali;
tolto: 4°) arma di fanteria;
tolto: 5°) arma di cavalleria;
tolto: 6°) arma di artiglieria e servizio tecnico di artiglieria;
tolto: 7°) arma del genio e servizio tecnico del genio;
tolto: 8°) guardia alla frontiera;
tolto: 9°) corpo automobilistico e servizio tecnico della motorizzazione;
tolto: 10°) servizio chimico;
tolto: 11°) servizio sanitario;
tolto: 12°) servizio di commissariato;
tolto: 13°) servizio di amministrazione;
tolto: 14°) servizio veterinario;
tolto: 15°) servizio dei centri di rifornimento quadrupedi;
tolto: 16°) servizio dei depositi cavalli stalloni;
tolto: 17°) servizio geografico;
tolto: 18°) distretti militari;
tolto: 19°) tribunale supremo militare; tribunali militari;
tolto: 20°) reparti di correzione e stabilimenti militari di pena;
tolto: 21°) enti vari.
tolto: La ripartizione di ciascuno dei predetti elementi nelle sue parti e' stabilita dai successivi articoli.
tolto: Oltre gli elementi delle varie armi, corpi e servizi, considerati dalla presente legge e che sono mantenuti permanentemente, vengono costituite all'atto della mobilitazione ovvero possono essere formate temporaneamente per istruzioni o speciali necessita' unita' delle diverse armi, corpi e servici.
tolto: Tali unita' vengono formate impiegando anche personale richiamato dal congedo.
tolto: La costituzione di dette unita' e' stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.
tolto: Alla difesa nazionale in caso di guerra concorrono anche, secondo modalita' che vengono stabilite dal Ministro per la guerra, i corpi armati dello Stato non facenti parte del Regio esercito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art3 · fonte del testo