Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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4 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1942 al 9 ottobre 2010. 164 parole tolte, 10 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: L'arma del genio comprende
tolto: 1°) un ispettorato dell'arma del genio;
tolto: 2°) diciotto comandi del genio di corpo d'armata; ciascun comando del genio ha alla dipendenza un ufficio lavori del genio;
tolto: 3°) diciotto reggimenti genio di corpo d'armata;
tolto: 4°) due reggimenti minatori;
tolto: 5°) due reggimenti pontieri;
tolto: 6°) un reggimento ferrovieri;
tolto: 7°) una officina delle trasmissioni;
tolto: 8°) una officina delle costruzioni del genio;
tolto: 9) un deposito centrale materiali del genio, con due sezioni staccate.
tolto: Ciascun reggimento e' costituito da un comando e da un numero vario di battaglioni; a ciascun reggimento corrisponde, di massima, un deposito territoriale.
tolto: Il servizio tecnico del genio comprende:
tolto: 1°) una direzione superiore del servizio tecnico del genio;
tolto: 2°) un istituto superiore delle trasmissioni, gia' compreso tra gli istituti militari contemplati nell'articolo 7;
tolto: 3°) centri di studio del genio, il cui numero e la cui specie sono stabiliti per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art14 · fonte del testo