Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1941 al 21 marzo 1942. Leggi il testo vigente →
[1]L'arma del genio comprende
[2]1°) un ispettorato dell'arma del genio;
[3]2°) diciotto comandi del genio di corpo d'armata; ciascun comando del genio ha alla dipendenza un ufficio lavori del genio;
[4]3°) diciotto reggimenti genio di corpo d'armata;
[5]4°) due reggimenti minatori;
[6]5°) due reggimenti pontieri;
[7]6°) un reggimento ferrovieri;
[8]7°) una officina delle trasmissioni;
[9]8°) una officina delle costruzioni del genio;
[10]((9) un deposito centrale materiali del genio, con due sezioni staccate)).
[11]Ciascun reggimento e' costituito da un comando e da un numero vario di battaglioni; a ciascun reggimento corrisponde, di massima, un deposito territoriale.
[12]Il servizio studi ed esperienze del genio comprende:
[13]1°) una direzione superiore del servizio studi ed esperienze del genio;
[14]2°) un istituto superiore delle trasmissioni, gia' compreso tra gli istituti militari contemplati nell'articolo 7;
[15]3°) centri di studio del genio, il cui numero e la cui specie sono stabiliti per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1941 al 21 marzo 1942
