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[1]L'arma del genio comprende
[2]1°) un ispettorato dell'arma del genio;
[3]2°) diciotto comandi del genio di corpo d'armata; ciascun comando del genio ha alla dipendenza un ufficio lavori del genio;
[4]3°) diciotto reggimenti genio di corpo d'armata;
[5]4°) due reggimenti minatori;
[6]5°) due reggimenti pontieri;
[7]6°) un reggimento ferrovieri;
[8]7°) una officina delle trasmissioni;
[9]8°) una officina delle costruzioni del genio;
- 9)un deposito centrale materiali del genio, con due sezioni staccate.
[10]Ciascun reggimento e' costituito da un comando e da un numero vario di battaglioni; a ciascun reggimento corrisponde, di massima, un deposito territoriale.
[11]Il ((servizio tecnico del genio)) comprende:
[12]1°) una direzione superiore del ((servizio tecnico del genio));
[13]2°) un istituto superiore delle trasmissioni, gia' compreso tra gli istituti militari contemplati nell'articolo 7;
[14]3°) centri di studio del genio, il cui numero e la cui specie sono stabiliti per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze, in relazione alle esigenze del servizio. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 gennaio 1942, n. 104
3La L. 22 gennaio 1942, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 settembre 1941 tranne che per le cariche di ispettore delle truppe alpine e di direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato militare, le quali sono istituite, rispettivamente, dal 15 giugno 1941-XIX e dal 1° dicembre 1941-XX.
Testo in vigore dal 21 marzo 1942 al 9 ottobre 2010
