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[1]Il Regio esercito metropolitano consta dei seguenti elementi:

[2]1°) stato maggiore;

[3]2°) istituti militari;

[4]3°) arma dei carabinieri Reali;

[5]4°) arma di fanteria;

[6]5°) arma di cavalleria;

[7]6°) arma di artiglieria e servizio tecnico delle armi e delle munizioni;

[8]7°) arma del genio e servizio studi ed esperienze del genio;

[9]8°) guardia alla frontiera;

[10]9°) corpo automobilistico e servizio tecnico automobilistico;

[11]10°) servizio chimico;

[12]11°) servizio sanitario;

[13]12°) servizio di commissariato;

[14]13°) servizio di amministrazione;

[15]14°) servizio veterinario;

[16]15°) servizio dei centri di rifornimento quadrupedi;

[17]16°) servizio dei depositi cavalli stalloni;

[18]17°) servizio geografico;

[19]18°) distretti militari;

[20]19°) tribunale supremo militare; tribunali militari;

[21]20°) reparti di correzione e stabilimenti militari di pena;

[22]21°) enti vari.

[23]La ripartizione di ciascuno dei predetti elementi nelle sue parti e' stabilita dai successivi articoli.

[24]Oltre gli elementi delle varie armi, corpi e servizi, considerati dalla presente legge e che sono mantenuti permanentemente, vengono costituite all'atto della mobilitazione ovvero possono essere formate temporaneamente per istruzioni o speciali necessita' unita' delle diverse armi, corpi e servici.

[25]Tali unita' vengono formate impiegando anche personale richiamato dal congedo.

[26]La costituzione di dette unita' e' stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.

[27]Alla difesa nazionale in caso di guerra concorrono anche, secondo modalita' che vengono stabilite dal Ministro per la guerra, i corpi armati dello Stato non facenti parte del Regio esercito.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 21 marzo 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art3 · fonte del testo