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[1]Il Regio esercito metropolitano consta dei seguenti elementi:
[2]1°) stato maggiore;
[3]2°) istituti militari;
[4]3°) arma dei carabinieri Reali;
[5]4°) arma di fanteria;
[6]5°) arma di cavalleria;
[7]6°) arma di artiglieria e servizio tecnico delle armi e delle munizioni;
[8]7°) arma del genio e servizio studi ed esperienze del genio;
[9]8°) guardia alla frontiera;
[10]9°) corpo automobilistico e servizio tecnico automobilistico;
[11]10°) servizio chimico;
[12]11°) servizio sanitario;
[13]12°) servizio di commissariato;
[14]13°) servizio di amministrazione;
[15]14°) servizio veterinario;
[16]15°) servizio dei centri di rifornimento quadrupedi;
[17]16°) servizio dei depositi cavalli stalloni;
[18]17°) servizio geografico;
[19]18°) distretti militari;
[20]19°) tribunale supremo militare; tribunali militari;
[21]20°) reparti di correzione e stabilimenti militari di pena;
[22]21°) enti vari.
[23]La ripartizione di ciascuno dei predetti elementi nelle sue parti e' stabilita dai successivi articoli.
[24]Oltre gli elementi delle varie armi, corpi e servizi, considerati dalla presente legge e che sono mantenuti permanentemente, vengono costituite all'atto della mobilitazione ovvero possono essere formate temporaneamente per istruzioni o speciali necessita' unita' delle diverse armi, corpi e servici.
[25]Tali unita' vengono formate impiegando anche personale richiamato dal congedo.
[26]La costituzione di dette unita' e' stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.
[27]Alla difesa nazionale in caso di guerra concorrono anche, secondo modalita' che vengono stabilite dal Ministro per la guerra, i corpi armati dello Stato non facenti parte del Regio esercito.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 21 marzo 1942
