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[1]Il Regio esercito metropolitano consta dei seguenti elementi:
[2]1°) stato maggiore;
[3]2°) istituti militari;
[4]3°) arma dei carabinieri Reali;
[5]4°) arma di fanteria;
[6]5°) arma di cavalleria;
[7]6°) arma di artiglieria e servizio tecnico di artiglieria; 3
[8]7°) arma del genio e servizio tecnico del genio;3
[9]8°) guardia alla frontiera;
[10]9°) corpo automobilistico e servizio tecnico della motorizzazione; 3
[11]10°) servizio chimico;
[12]11°) servizio sanitario;
[13]12°) servizio di commissariato;
[14]13°) servizio di amministrazione;
[15]14°) servizio veterinario;
[16]15°) servizio dei centri di rifornimento quadrupedi;
[17]16°) servizio dei depositi cavalli stalloni;
[18]17°) servizio geografico;
[19]18°) distretti militari;
[20]19°) tribunale supremo militare; tribunali militari;
[21]20°) reparti di correzione e stabilimenti militari di pena;
[22]21°) enti vari.
[23]La ripartizione di ciascuno dei predetti elementi nelle sue parti e' stabilita dai successivi articoli.
[24]Oltre gli elementi delle varie armi, corpi e servizi, considerati dalla presente legge e che sono mantenuti permanentemente, vengono costituite all'atto della mobilitazione ovvero possono essere formate temporaneamente per istruzioni o speciali necessita' unita' delle diverse armi, corpi e servici.
[25]Tali unita' vengono formate impiegando anche personale richiamato dal congedo.
[26]La costituzione di dette unita' e' stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.
[27]Alla difesa nazionale in caso di guerra concorrono anche, secondo modalita' che vengono stabilite dal Ministro per la guerra, i corpi armati dello Stato non facenti parte del Regio esercito. 13
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 gennaio 1942, n. 104
3La L. 22 gennaio 1942, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 settembre 1941 tranne che per le cariche di ispettore delle truppe alpine e di direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato militare, le quali sono istituite, rispettivamente, dal 15 giugno 1941-XIX e dal 1° dicembre 1941-XX.
L. 6 dicembre 1960, n. 1479
13La L. 6 dicembre 1960, n. 1479 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Sono soppressi il servizio chimico ed il servizio geografico di cui all'articolo 3 della legge 9 maggio 1940, n. 368, e successive modificazioni".
Testo in vigore dal 30 dicembre 1960 al 9 ottobre 2010
