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[1]Il Regio esercito metropolitano consta dei seguenti elementi:

[2]1°) stato maggiore;

[3]2°) istituti militari;

[4]3°) arma dei carabinieri Reali;

[5]4°) arma di fanteria;

[6]5°) arma di cavalleria;

[7]6°) arma di artiglieria e servizio tecnico di artiglieria; 3

[8]7°) arma del genio e servizio tecnico del genio;3

[9]8°) guardia alla frontiera;

[10]9°) corpo automobilistico e servizio tecnico della motorizzazione; 3

[11]10°) servizio chimico;

[12]11°) servizio sanitario;

[13]12°) servizio di commissariato;

[14]13°) servizio di amministrazione;

[15]14°) servizio veterinario;

[16]15°) servizio dei centri di rifornimento quadrupedi;

[17]16°) servizio dei depositi cavalli stalloni;

[18]17°) servizio geografico;

[19]18°) distretti militari;

[20]19°) tribunale supremo militare; tribunali militari;

[21]20°) reparti di correzione e stabilimenti militari di pena;

[22]21°) enti vari.

[23]La ripartizione di ciascuno dei predetti elementi nelle sue parti e' stabilita dai successivi articoli.

[24]Oltre gli elementi delle varie armi, corpi e servizi, considerati dalla presente legge e che sono mantenuti permanentemente, vengono costituite all'atto della mobilitazione ovvero possono essere formate temporaneamente per istruzioni o speciali necessita' unita' delle diverse armi, corpi e servici.

[25]Tali unita' vengono formate impiegando anche personale richiamato dal congedo.

[26]La costituzione di dette unita' e' stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.

[27]Alla difesa nazionale in caso di guerra concorrono anche, secondo modalita' che vengono stabilite dal Ministro per la guerra, i corpi armati dello Stato non facenti parte del Regio esercito. 13

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 gennaio 1942, n. 104

3

La L. 22 gennaio 1942, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 settembre 1941 tranne che per le cariche di ispettore delle truppe alpine e di direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato militare, le quali sono istituite, rispettivamente, dal 15 giugno 1941-XIX e dal 1° dicembre 1941-XX.

L. 6 dicembre 1960, n. 1479

13

La L. 6 dicembre 1960, n. 1479 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Sono soppressi il servizio chimico ed il servizio geografico di cui all'articolo 3 della legge 9 maggio 1940, n. 368, e successive modificazioni".

Testo in vigore dal 30 dicembre 1960 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1960

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1942 al 30 dicembre 1960.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 6 dicembre 1960, n. 1479

    La L. 6 dicembre 1960, n. 1479 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che "Sono soppressi il servizio chimico ed il servizio geografico di cui all'articolo 3 della legge 9 maggio 1940, n. 368, e successive modificazioni".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art3 · fonte del testo