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[1]L'organico degli ufficiali generali e' il seguente

[2]Generali di corpo d'armata................... N. 35 Generali di divisione...................... » 92 Generali di divisione dei carabinieri Reali........... » 4 Tenenti generali del servizio tecnico delle armi e delle munizioni (di cui uno e' direttore superiore del servizio)..................... » 4 Tenente generale del servizio studi ed esperienze del genio (direttore superiore del servizio).... » 1 Tenente generale del servizio tecnico automobilistico (direttore superiore del servizio e del corpo automobilistico)...................» 1 Tenente generale medico.....................» 1 Tenente generale commissario (capo ed ispettore del servizio di commissariato).................» 1 Generali di brigata....................... » 165 Generali di brigata dei carabinieri Reali............ » 8 Generale di brigata del corpo automobilistico.......... » 1 Maggiori generali del servizio tecnico delle armi e delle munizioni...................» 6 Maggiori generali del servizio studi ed esperienze del genio...................... » 2 Maggiori generali del servizio tecnico automobilistico......» 2 Maggiori generali medici.....................» 7 Maggiori generali commissari...................» 2

[3]Fra i 35 generali di corpo d'armata sono compresi 6 generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata preposti ai sei comandi d'armata di cui all'articolo 4 della presente legge nonche' il capo di Stato Maggiore generale, il capo di Stato Maggiore dell'esercito e l'ispettore dell'arma di fanteria, quando siano generali di corpo d'armata o generali designati per il comando d'armata.

[4]Dei 92 generali di divisione predetti, due possono essere tenenti generali ricoprenti una delle seguenti cariche:

[5]- direttore generale del genio nel Ministero della guerra;

[6]- direttore generale del genio militare nel Ministero della marina;

[7]- direttore dell'istituto geografico militare;

[8]- direttore del servizio chimico;

[9]- membro del consiglio superiore dei lavori pubblici.

[10]L'impiego degli ufficiali generali di cui al presente articolo e' stabilito con apposita tabella, approvata con decreto Reale; con detti ufficiali generali si provvede a ricoprire tutte le cariche previste dalla presente legge, nonche' quelle sotto indicate:

  • a)primo aiutante di campo generale di S. M. il RE e IMPERATORE;
  • b)aiutante di campo generale di S. M. il RE e IMPERATORE;
  • c)primo aiutante di campo generale di S. A. R. il Principe Ereditario;
  • d)comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;
  • e)comandante generale della Regia guardia di finanza;
  • f)presidente del tribunale supremo militare;
  • g)ispettore della fanteria e generale addetto all'ispettorato della fanteria;
  • h)ispettore dell'artiglieria e generali addetti all'ispettorato dell'artiglieria;
  • i)ispettore del genio e generale addetto all'ispettorato del genio;
  • l)ispettore superiore dei servizi tecnici;
  • m)generali per incarichi vari determinati dal Ministro per la guerra;
  • n)generali assegnati alla parte coloniale del Regio esercito o ad altri enti e servizi non dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 21 marzo 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art5 · fonte del testo