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[1]((L'organico degli ufficiali generali e' il seguente:
[2]Generali di corpo d'armata................... N. 35 Generali di divisione......................» 22 Generali di divisione dei carabinieri Reali...........» 4 Tenenti generali del servizio tecnico di artiglieria (di cui uno e' direttore superiore del servizio)................» 4 Tenente generale del servizio tecnico del genio (direttore superiore del servizio).....................» 1 Tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione (direttore superiore del servizio)............... » 1 Tenente generale medico.....................» 1 Tenente generale commissario (capo del servizio di commissariato e direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato)....» 1 Generali di brigata.......................» 165 Generali di brigata dei carabinieri Reali........... » 8 Generale di brigata del corpo automobilistico.......... » 1 Maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria......» 6 Maggiori generali del servizio tecnico del genio.........» 2 Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione... » 2 Maggiori generali medici.................... » 7 Maggiori generali commissari.................. » 2
[3]Fra i 35 generali di corpo d'armata sono compresi sei generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata preposti ai sei comandi di armata di cui all'art. 4 della presente legge nonche' il capo di Stato Maggiore generale, il capo di Stato Maggiore dell'esercito e l'ispettore dell'arma di fanteria, quando siano generali di corpo d'armata o generali designati per il comando d'armata.
[4]Dei 92 generali di divisione predetti, due possono essere tenenti generali ricoprenti una delle seguenti cariche: direttore generale del genio nel Ministero della guerra; direttore generale del genio militare nel Ministero della marina; direttore dell'Istituto geografico militare; direttore del servizio chimico; membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
[5]L'impiego degli ufficiali generali di cui al presente articolo e' stabilito con apposita tabella, approvata con decreto Reale; con detti ufficiali generali si provvede ricoprire tutte le cariche previste dalla presente legge, nonche' quelle sotto indicate:
- a)primo aiutante di campo generale di Sua Maesta' il Re o Imperatore;
- b)aiutante di campo generale di Sua Maesta' il Re e Imperatore;
- c)primo aiutante di campo generale di S.A.R. il Principe Ereditario;
- d)comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali;
- e)comandante generale della Regia guardia di finanza;
- f)presidente del Tribunale supremo militare;
- g)ispettore della fanteria e generale addetto all'Ispettorato della fanteria;
- h)ispettore dell'artiglieria e generali addetti all'Ispettorato dell'artiglieria;
- i)ispettore del genio e generale addetto all'Ispettorato del genio;
- l)ispettore delle truppe alpine;
- m)ispettore delle truppe motorizzate e corazzate;
- n)generali per incarichi vari determinati dal Ministro per la guerra;
- o)generali assegnati alla parte coloniale del Regio esercito o ad altri enti e servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 gennaio 1942, n. 104
3La L. 22 gennaio 1942, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 settembre 1941 tranne che per le cariche di ispettore delle truppe alpine e di direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato militare, le quali sono istituite, rispettivamente, dal 15 giugno 1941-XIX e dal 1° dicembre 1941-XX.
Testo in vigore dal 21 marzo 1942 al 1 aprile 1942
