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[1]((L'organico degli ufficiali generali e' il seguente:

[2]Generali di corpo d'armata................... N. 35 Generali di divisione......................» 22 Generali di divisione dei carabinieri Reali...........» 4 Tenenti generali del servizio tecnico di artiglieria (di cui uno e' direttore superiore del servizio)................» 4 Tenente generale del servizio tecnico del genio (direttore superiore del servizio).....................» 1 Tenente generale del servizio tecnico della motorizzazione (direttore superiore del servizio)............... » 1 Tenente generale medico.....................» 1 Tenente generale commissario (capo del servizio di commissariato e direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato)....» 1 Generali di brigata.......................» 165 Generali di brigata dei carabinieri Reali........... » 8 Generale di brigata del corpo automobilistico.......... » 1 Maggiori generali del servizio tecnico di artiglieria......» 6 Maggiori generali del servizio tecnico del genio.........» 2 Maggiori generali del servizio tecnico della motorizzazione... » 2 Maggiori generali medici.................... » 7 Maggiori generali commissari.................. » 2

[3]Fra i 35 generali di corpo d'armata sono compresi sei generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata preposti ai sei comandi di armata di cui all'art. 4 della presente legge nonche' il capo di Stato Maggiore generale, il capo di Stato Maggiore dell'esercito e l'ispettore dell'arma di fanteria, quando siano generali di corpo d'armata o generali designati per il comando d'armata.

[4]Dei 92 generali di divisione predetti, due possono essere tenenti generali ricoprenti una delle seguenti cariche: direttore generale del genio nel Ministero della guerra; direttore generale del genio militare nel Ministero della marina; direttore dell'Istituto geografico militare; direttore del servizio chimico; membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

[5]L'impiego degli ufficiali generali di cui al presente articolo e' stabilito con apposita tabella, approvata con decreto Reale; con detti ufficiali generali si provvede ricoprire tutte le cariche previste dalla presente legge, nonche' quelle sotto indicate:

  • a)primo aiutante di campo generale di Sua Maesta' il Re o Imperatore;
  • b)aiutante di campo generale di Sua Maesta' il Re e Imperatore;
  • c)primo aiutante di campo generale di S.A.R. il Principe Ereditario;
  • d)comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali;
  • e)comandante generale della Regia guardia di finanza;
  • f)presidente del Tribunale supremo militare;
  • g)ispettore della fanteria e generale addetto all'Ispettorato della fanteria;
  • h)ispettore dell'artiglieria e generali addetti all'Ispettorato dell'artiglieria;
  • i)ispettore del genio e generale addetto all'Ispettorato del genio;
  • l)ispettore delle truppe alpine;
  • m)ispettore delle truppe motorizzate e corazzate;
  • n)generali per incarichi vari determinati dal Ministro per la guerra;
  • o)generali assegnati alla parte coloniale del Regio esercito o ad altri enti e servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 gennaio 1942, n. 104

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La L. 22 gennaio 1942, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 settembre 1941 tranne che per le cariche di ispettore delle truppe alpine e di direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato militare, le quali sono istituite, rispettivamente, dal 15 giugno 1941-XIX e dal 1° dicembre 1941-XX.

Testo in vigore dal 21 marzo 1942 al 1 aprile 1942

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1942

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 21 marzo 1942. 59 parole tolte, 59 parole aggiunte in 20 capoversi.

L'organico degli ufficiali generali e' il seguenteaggiunto: :

Generali di corpo d'armata................... N. 35 Generali di divisione......................» tolto: 92 aggiunto: 22 Generali di divisione dei carabinieri Reali...........» 4 Tenenti generali del servizio tecnico tolto: delle armi e delle munizioni aggiunto: di artiglieria (di cui uno e' direttore superiore del servizio)................tolto: .....» 4 Tenente generale del servizio tolto: studi ed esperienze aggiunto: tecnico del genio (direttore superiore del servizio)....aggiunto: .................» 1 Tenente generale del servizio tecnico tolto: automobilistico aggiunto: della motorizzazione (direttore superiore del servizio tolto: e del corpo automobilistico)...............tolto: .... » 1 Tenente generale medico.....................» 1 Tenente generale commissario (capo tolto: ed ispettore del servizio di commissariato aggiunto: e direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato)....tolto: .............» 1 Generali di brigata.......................» 165 Generali di brigata dei carabinieri Reali...........tolto: . » 8 Generale di brigata del corpo automobilistico.......... » 1 Maggiori generali del servizio tecnico tolto: delle armi e delle munizioni aggiunto: di artiglieria......tolto: .............» 6 Maggiori generali del servizio tolto: studi ed esperienze aggiunto: tecnico del genio.........tolto: .............» 2 Maggiori generali del servizio tecnico tolto: automobilistico aggiunto: della motorizzazione...tolto: ... » 2 Maggiori generali medici....................tolto: . » 7 Maggiori generali commissari..................tolto: . » 2

Fra i 35 generali di corpo d'armata sono compresi tolto: 6 aggiunto: sei generali di corpo d'armata comandanti designati d'armata preposti ai sei comandi tolto: d'armata di cui all'articolo aggiunto: di armata di cui all'art. 4 della presente legge nonche' il capo di Stato Maggiore generale, il capo …

tolto: - direttore generale del genio nel Ministero della guerra;

tolto: - direttore generale del genio militare nel Ministero della marina;

tolto: - direttore dell'istituto aggiunto: direttore dell'Istituto geografico militare;

tolto: - direttore del servizio chimico;

tolto: - membro del consiglio aggiunto: membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Mostra gli altri 12 capoversi cambiati

L'impiego degli ufficiali generali di cui al presente articolo e' stabilito con apposita tabella, approvata con decreto Reale; con detti ufficiali generali si provvede tolto: a ricoprire tutte le cariche previste dalla presente legge, nonche' quelle sotto indicate:

a) primo aiutante di campo generale di tolto: S. M. il RE e IMPERATORE aggiunto: Sua Maesta' il Re o Imperatore;

b) aiutante di campo generale di tolto: S. M. il RE e IMPERATORE aggiunto: Sua Maesta' il Re e Imperatore;

d) comandante generale tolto: dell'arma aggiunto: dell'Arma dei carabinieri Reali;

f) presidente del tolto: tribunale aggiunto: Tribunale supremo militare;

g) ispettore della fanteria e generale addetto tolto: all'ispettorato aggiunto: all'Ispettorato della fanteria;

h) ispettore dell'artiglieria e generali addetti tolto: all'ispettorato aggiunto: all'Ispettorato dell'artiglieria;

i) ispettore del genio e generale addetto tolto: all'ispettorato aggiunto: all'Ispettorato del genio;

l) ispettore tolto: superiore dei servizi tecnici aggiunto: delle truppe alpine;

m) aggiunto: ispettore delle truppe motorizzate e corazzate;

aggiunto: n) generali per incarichi vari determinati dal Ministro per la guerra;

tolto: naggiunto: o) generali assegnati alla parte coloniale del Regio esercito o ad altri enti e servizi non dipendenti tolto: dall'amministrazione aggiunto: dall'Amministrazione della guerra.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 gennaio 1942, n. 104

    La L. 22 gennaio 1942, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 settembre 1941 tranne che per le cariche di ispettore delle truppe alpine e di direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato militare, le quali sono istituite, rispettivamente, dal 15 giugno 1941-XIX e dal 1° dicembre 1941-XX.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art5 · fonte del testo