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[1]Gli istituti militari sono i seguenti:

[2]1°) scuole militari;

[3]2°) Regia accademia di fanteria e di cavalleria;

[4]3°) Regia accademia di artiglieria e del genio;

[5]4°) scuola di applicazione di fanteria;

[6]5°) scuola di applicazione di cavalleria;

[7]6°) scuola di applicazione di artiglieria e del genio;

[8]7°) scuola di applicazione di sanita';

[9]8°) scuole centrali;

[10]9°) scuola centrale di alpinismo;

[11]10°) scuola di tiro di artiglieria;

[12]11°) istituto superiore di guerra;

[13]12°) istituto superiore tecnico armi e munizioni;

[14]13°) istituto superiore delle trasmissioni;

[15]14°) scuole allievi ufficiali di complemento;

[16]15°) scuole allievi sottufficiali.

[17]Il numero delle scuole militari, delle scuole allievi ufficiali di complemento, delle scuole allievi sottufficiali, delle scuole centrali, nonche' l'ordinamento di ciascun istituto militare e i loro eventuali raggruppamenti sono stabiliti per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra di concerto con il Ministro per le finanze.

[18]Agli istituti militari sono assegnati ufficiali generali, superiori ed inferiori delle varie armi, corpi e servizi, i quali sono compresi nelle tabelle organiche della presente legge.

[19]All'insegnamento di materie non militari si provvede con insegnanti delle scuole civili governative ai quali, qualora le prestazioni, avuto riguardo agli obblighi di orario, non consentano il contemporaneo insegnamento presso le scuole od istituti militari e gli istituti medi di appartenenza, sono applicabili le disposizioni del 1° e 3° comma dell'articolo 31 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e degli articoli 28 e 150 del regolamento approvato con Regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 21 marzo 1942

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;368~art7 · fonte del testo