Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1945 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Gli istituti militari sono i seguenti:
[2]1°) scuole militari;
[3]2°) Regia accademia di fanteria e di cavalleria;
[4]3°) Regia accademia di artiglieria e del genio;
[5]4°) scuola di applicazione di fanteria;
[6]5°) scuola di applicazione di cavalleria;
[7]6°) scuola di applicazione di artiglieria e del genio;
[8]7°) scuola di applicazione di sanita';
[9]8°) scuole centrali;
[10]9°) scuola centrale di alpinismo;
[11]10°) scuola di tiro di artiglieria;
[12]11°) istituto superiore di guerra;
[13]12°) istituto superiore tecnico di artiglieria; 3
[14]13°) istituto superiore delle trasmissioni;
[15]14°) scuole allievi ufficiali di complemento;
[16]15°) scuole allievi sottufficiali.
[17]Il numero delle scuole militari, delle scuole allievi ufficiali di complemento, delle scuole allievi sottufficiali, delle scuole centrali, nonche' l'ordinamento di ciascun istituto militare e i loro eventuali raggruppamenti sono stabiliti per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra di concerto con il Ministro per le finanze.
[18]Agli istituti militari sono assegnati ufficiali generali, superiori ed inferiori delle varie armi, corpi e servizi, i quali sono compresi nelle tabelle organiche della presente legge.
[19]All'insegnamento di materie non militari si provvede con insegnanti delle scuole civili governative ai quali, qualora le prestazioni, avuto riguardo agli obblighi di orario, non consentano il contemporaneo insegnamento presso le scuole od istituti militari e gli istituti medi di appartenenza, sono applicabili le disposizioni del 1° e 3° comma dell'articolo 31 del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e degli articoli 28 e 150 del regolamento approvato con Regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367. 8
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 gennaio 1942, n. 104
3La L. 22 gennaio 1942, n. 104 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 settembre 1941 tranne che per le cariche di ispettore delle truppe alpine e di direttore superiore dei servizi tecnici di commissariato militare, le quali sono istituite, rispettivamente, dal 15 giugno 1941-XIX e dal 1° dicembre 1941-XX.
D.Lgs. Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 368
8Il D.Lgs. Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 368 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'Istituto superiore della guerra, di cui all'art. 7 della legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, riassume la denominazione di «Scuola di guerra»".
Testo in vigore dal 2 gennaio 1945 al 9 ottobre 2010
