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[1]Il Comitato amministrativo e' presieduto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, o, per delegazione, da un Sottosegretario di Stato, ed e' composto del comandante della Milizia nazionale forestale e di un rappresentante del Ministero delle finanze.

[2]I compiti del Comitato amministrativo saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, salvo i fondamentali che resteranno di competenza del Consiglio stesso e che verranno precisati nel regolamento.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1933 al 7 gennaio 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-01-05;30~art6 · fonte del testo