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[1]Il Comitato amministrativo e' presieduto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, o, per delegazione, da un Sottosegretario di Stato, ed e' composto del comandante della Milizia nazionale forestale e di un rappresentante del Ministero delle finanze.
[2]I compiti del Comitato amministrativo saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, salvo i fondamentali che resteranno di competenza del Consiglio stesso e che verranno precisati nel regolamento.
Testo in vigore dal 11 febbraio 1933 al 7 gennaio 1945
