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[1]Il Comitato amministrativo e' presieduto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, o, per delegazione, da un Sottosegretario di Stato, ed e' composto del comandante della Milizia nazionale forestale e di un rappresentante del Ministero delle finanze.
[2]I compiti del Comitato amministrativo saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione, salvo i fondamentali che resteranno di competenza del Consiglio stesso e che verranno precisati nel regolamento. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 379
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 379 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le funzioni attribuite al Comitato amministrativo dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali a norma della presente legge sono esercitate, fino alla ricostituzione dell'organo predetto, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° settembre 1944.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1945 al 8 aprile 1948
