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((Il Comitato amministrativo e' presieduto dal Ministro per l'agricoltura, e per le foreste o, per sua delegazione, dal direttore generale delle foreste o da chi ne fa le veci, ed e' composto dal direttore generale delle foreste e dai due funzionari dei Ministeri del tesoro e delle finanze componenti il Consiglio di amministrazione)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 379
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 379 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le funzioni attribuite al Comitato amministrativo dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali a norma della presente legge sono esercitate, fino alla ricostituzione dell'organo predetto, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° settembre 1944.
Testo in vigore dal 8 aprile 1948 al 16 dicembre 2010
