Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo
Art. 9 — Assemblea
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L'assemblea dell'ENIT e' composta:
- a)dal presidente dell'Ente;
- b)dal presidente, o dall'assessore al turismo, di ciascuna delle regioni a statuto ordinario o speciale nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- c)da due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- d)da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, degli affari esteri, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei beni culturali e ambientali e del commercio con l'estero, designati dai rispettivi Ministri e nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto;
- e)da dodici esperti nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo di cui sei designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, di cui almeno tre in rappresentanza degli albergatori, dei pubblici esercizi e delle agenzie di viaggio, due dalle organizzazioni delle imprese cooperative, tre dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, uno dalle organizzazioni piu' rappresentative degli operatori dell'agriturismo;
- f)da otto rappresentanti designati, rispettivamente, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), dall'Alitalia, dall'Automobile club d'Italia (ACI), dalla Compagnia italiana turismo (CIT), dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dall'Unione province d'Italia (UPI) e dall'Unione nazionale comuni comunita' enti montani (UNCEM) e nominati dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
- g)da un rappresentate del personale dell'Ente. Qualora la designazione dei componenti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 non intervenga entro trenta giorni dalla data di scadenza del mandato e, in sede di prima attuazione della presente legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, l'assemblea si intende validamente costituita con i componenti d'ufficio e quelli gia' nominati. L'assemblea dura in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina del presidente. Le sedute dell'assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti e, in seconda convocazione, allorche' sia presente almeno un terzo dei componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.
Testo in vigore dal 19 ottobre 1990 al 31 maggio 1995
