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Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 4, 5 e 7 e' istituito un Comitato tecnico nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composto:
- 1)dal capo dell'Ufficio centrale per la cinematografia, presidente;
- 2)da un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;
- 3)da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
- 4)da due rappresentanti dei lavoratori del cinema designati dalla relativa organizzazione sindacale;
- 5)da un rappresentante degli industriali cinematografici designato dall'organizzazione sindacale dei produttori di films;
- 6)da un rappresentante dei gestori di sale cinematografiche designato dalla relativa organizzazione sindacale;
- 7)da un rappresentante della categoria dei critici cinematografici, designato annualmente dalla Federazione italiana della stampa. Quest'ultimo ha voto consultivo. Il Comitato tecnico decide a maggioranza di voti. In case di parita' prevale il voto del presidente. Il Comitato dura in carica due anni.
Testo in vigore dal 30 maggio 1947 al 16 dicembre 2009
