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Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 4, 5 e 7 e' istituito un Comitato tecnico nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composto:

  • 1)dal capo dell'Ufficio centrale per la cinematografia, presidente;
  • 2)da un rappresentante del Ministero delle finanze e del tesoro;
  • 3)da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
  • 4)da due rappresentanti dei lavoratori del cinema designati dalla relativa organizzazione sindacale;
  • 5)da un rappresentante degli industriali cinematografici designato dall'organizzazione sindacale dei produttori di films;
  • 6)da un rappresentante dei gestori di sale cinematografiche designato dalla relativa organizzazione sindacale;
  • 7)da un rappresentante della categoria dei critici cinematografici, designato annualmente dalla Federazione italiana della stampa. Quest'ultimo ha voto consultivo. Il Comitato tecnico decide a maggioranza di voti. In case di parita' prevale il voto del presidente. Il Comitato dura in carica due anni.

Testo in vigore dal 30 maggio 1947 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1947-05-16;379~art13 · fonte del testo