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Un fondo pari all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali siano stati proiettati films nazionali, e' devoluto annualmente per la concessione di sovvenzioni a favore di manifestazioni o iniziative inerenti allo sviluppo artistico e culturale del cinema, nonche' alle relazioni per l'incremento degli scambi cinematografici con l'estero. Le sovvenzioni suddette potranno essere concesse, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 12, soltanto a favore delle manifestazioni cinematografiche debitamente autorizzate dall'Ufficio centrale per la cinematografia ed organizzate da enti pubblici, comitati ed associazioni di categoria, o culturali, allo scopo di documentare i progressi tecnici ed artistici dell'attivita' cinematografica e di promuoverne lo sviluppo. Sul fondo suddetto potranno essere concesse, inoltre, sovvenzioni a favore di Enti pubblici aventi per scopo la diffusione e il perfezionamento tecnico ed artistico della cinematografia mediante ricerche, studi, esperimenti, la formazione di nuovi quadri tecnici ed artistici, nonche' la previdenza ed assistenza ai lavoratori del cinema.

Testo in vigore dal 30 maggio 1947 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1947-05-16;379~art6 · fonte del testo