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Nel primo concorso pubblico che sara' bandito, dopo la entrata in vigore della presente legge, rispettivamente per i gradi iniziali del gruppo A e del gruppo B dell'Ispettorato sono ammessi, indipendentemente dai limiti di eta', gli avventizi del Ministero delle corporazioni e delle altre Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo, muniti del prescritto titolo di studio, i quali alla data della presente legge prestino ininterrotto servizio da almeno un anno.
Testo in vigore dal 30 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
