L'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' tra i cancellieri e segretari giudiziari, a cui venne conferita la personalita' giuridica con la legge 17 marzo 1927, n. 361, modificata con la legge 20 giugno 1929, n.1045, e' posto sotto l'alta vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, il quale puo' adottare i provvedimenti che riterra' opportuni allo scopo di assicurarne il regolare funzionamento.

Testo vigente dal 16 dicembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1814~art1 · fonte del testo