[1]Il regolamento del funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' tra i cancellieri e segretari giudiziari, approvato con decreto del 28 dicembre 1929, deve essere modificato dal Consiglio centrale per uniformarlo alle disposizioni della presente legge.

[2]Le modificazioni sono approvate dal Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per le finanze.

Testo vigente dal 16 dicembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1814~art14 · fonte del testo