Art. 14
[1]Il regolamento del funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' tra i cancellieri e segretari giudiziari, approvato con decreto del 28 dicembre 1929, deve essere modificato dal Consiglio centrale per uniformarlo alle disposizioni della presente legge.
[2]Le modificazioni sono approvate dal Ministro per la grazia e giustizia di concerto con quello per le finanze.
Testo vigente dal 16 dicembre 1939
