[1]I ruoli, le note modello e le note nominative per il pagamento degli stipendi dei cancellieri o segretari giudiziari, nonche' i mandati diretti emessi dal Ministero di grazia e giustizia, saranno compilati al netto della ritenuta straordinaria mensile stabilita nell'art. 8, n. 3.

[2]La Ragioneria centrale presso lo stesso Ministero di grazia e giustizia, all'inizio di ciascun semestre, provvedera' al versamento anticipato dei nove decimi della somma che verra' presumibilmente trattenuta durante l'intero semestre, in base al numero dei funzionari in servizio al principio del semestre. Il versamento sara' effettuato con mandato da estinguersi mediante accreditamento al conto corrente aperto all'Istituto, presso la Banca d'Italia, sede di Roma.

[3]Al termine di ciascun semestre verra' accertata la somma effettivamente dovuta all'Istituto in base alla media del numero dei funzionari in servizio al principio, alla meta' ed al termine del semestre stesso, e sara' versata la differenza in piu' dovuta in confronto della somma anticipata al principio del semestre.

Testo vigente dal 16 dicembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1814~art10 · fonte del testo