[1]L'Istituto provvede, secondo le disponibilita' delle sue rendite: 1° all'educazione ed all'istruzione degli orfani minorenni di ambo i sessi dei cancellieri e segretari giudiziari, che del soccorso dell'Istituto stesso abbiano bisogno, mediante il conferimento di borse di studio o con l'ammissione degli orfani medesimi in convitti nazionali;

[2]2° ai bisogni urgenti dei cancellieri e segretari giudiziari, determinati da infermita' o da sventure familiari;

[3]3° alla concessione di un premio da assegnarsi, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, ai soci permanenti dell'Istituto che, all'atto del loro collocamento a riposo, abbiano diritto a pensione vitalizia, e, in caso di morte in servizio di essi, alle loro famiglie, regolarmente costituite ai sensi dell'art. 6;

[4]4° ad ogni altro fine di previdenza, mutualita' ed assistenza in genere a vantaggio dei soci e delle loro famiglie, in proporzione dei fondi disponibili in bilancio, dopo provveduto agli scopi preindicati e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

[5]Ai vantaggi indicati nei numeri 2 e 4 del presente articolo sono ammessi anche i cancellieri e segretari giudiziari collocati a riposo, iscritti quali soci permanenti dell'Istituto, e, dopo la loro morte, i componenti le loro famiglie.

Testo vigente dal 16 dicembre 1939

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urn:nir:stato:legge:1939-11-23;1814~art5 · fonte del testo