[1]Sono di diritto soci ordinari dell'Istituto coloro che abbiano conseguito o conseguano la nomina a cancelliere o segretario giudiziario.
[2]La qualita' di socio ordinario dell'Istituto, con gli obblighi ed i vantaggi ad essa inerenti, dura fino a che il funzionario e' in attivita' di servizio. Essa si conserva anche in caso di collocamento in aspettativa per motivi di salute.
Testo vigente dal 16 dicembre 1939
