Art. 11
[1]L'Istituto, che ha sede in Roma, e' amministrato da un Consiglio centrale composto di undici cancellieri segretari giudiziari, dei quali sei di grado non inferiore all'ottavo.
[2]Possono far parte del Consiglio centrale anche i cancellieri e segretari giudiziari collocati a riposo, purche' soci permanenti dell'Istituto.
[3]Esercitano le funzioni di revisori dei conti tre cancellieri o segretari giudiziari di grado non inferiore all'ottavo.
[4]I componenti del Consiglio centrale ed i revisori dei conti devono essere residenti in Roma e durano in carica tre anni, allo scadere dei quali possono essere riconfermati.
Testo vigente dal 16 dicembre 1939
